Qualche chiarimento alla Norma
La fattura attiva indirizzata a soggetto non residente o non stabilito in Italia può essere spedita in formato elettronico (non è obbligatorio) inviando il documento estero al Sistema di Interscambio, utilizzando il codice destinatario convenzionale di sette XXXXXXX.
Questo consente di evitare l’invio all’Agenzia delle Entrate di un nuovo adempimento chiamato Esterometro o Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.
Si rende necessario comunque inviare copia di cortesia al soggetto Estero, poiché lo SDI non invierà la fattura a destinatario (proprio perché si invia a SDI per evitare adempimento)
Ricordiamo inoltre che:
Le cessioni di beni con CONSEGNA in ITALIA ma ad un SOGGETTO NON STABILITO AI FINI IVA in Italia non è sottoposto ad obbligo di fattura elettronica.
Si può comunque inviare in XML ed evitare l’Esterometro.
Ad Esempio: Società Italiana che spedisce merce in Italia, ma che emette fattura ad un destinatario con sede legale in altro Stato dell’ UE o EXTRA UE.
ATTENZIONE!
NON ESISTE RAPPORTO DIRETTO TRA TERRITORIALITÀ DI IMPOSTA E OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA
Livigno e Campione d’Italia
- Ai sensi dell’art. 7 DPR 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato Italiano.
Necessario trasmettere Esterometro oppure in alternativa, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia può predisporre ed inviare fattura in XML al SDI valorizzando:
- il campo del codice destinatario con il valore 0000000;
- fornire copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia
Repubblica di San Marino
Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei clienti di San Marino la fattura (nonché la nota di variazione) è emessa su base volontaria in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio.
Riguardo alle cessioni di beni verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA, le fatture emesse in formato elettronico riportano:
- nel campo identificativo fiscale il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo “natura” del codice IVA il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”);
- nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.
Come da FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019, si specificano le modalità di inserimento dati per l’invio di fatture verso l’estero.
Nel testo della Faq, riportato in seguito, vengono specificati i dati da inserire nel caso di soggetti esteri privati e non.
“L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare:
nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.
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