1) Nel caso di emissione di una fattura differita, che ingloba più DDT, il campo del tracciato 2.1.8 “Dati DDT” deve essere valorizzato. Per il successivo campo 2.1.8.3 “Riferimento Numero Linea” deve essere obbligatorio, o è sufficiente la compilazione dei campi; 2.1.8.1 “Numero DDT” e 2.1.8.2 “Data DDT”?

RISPOSTA: Per la fattura differita, le FAQ dell’Ade specificano che sia possibile l’emissione di una fattura differita, secondo la norma si può emettere una fattura entro il 15 gg del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. A titolo di esempio per operazione effettuata il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura “differita” il 10 Febbraio avendo cura di:
1. Emettere al momento della cessione (20 gennaio) un DDT o documento equipollente che accompagni la merce;
2. Datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
3. Far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

2) La fattura acquisto in inversione contabile (reverse charge). L’autofattura dell’acquirente deve essere emessa come fattura elettronica e quindi transitare dallo SDI? E se la risposta è positiva entro quanto tempo deve essere emessa dal ricevimento della fattura di acquisto?

RISPOSTA: Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio (Cod. TD01) e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. A questo punto il cessionario provvede alla registrazione secondo la tempistica indicata dall’articolo 17, comma 5, del DPR 633/72.

3) Gli addetti del settore sanitario in base al decreto semplificazioni non devono emettere fatture elettroniche se i loro clienti sono consumatori finali?

RISPOSTA: Solo le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno. A stabilirlo è il Decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 Febbraio 2019.
Per tutte le operazioni diverse dalle prestazioni sanitarie resta l’obbligo di emissione di FE.

4) Una fattura analogica a soggetto non residente: occorre conservare il mezzo di prova dell’avvenuto invio della fattura analogica (es. copia della e-mail con cui si è mandato il file pdf, piuttosto che copia dell’invio via corriere, etc)?

RISPOSTA: Nulla di diverso rispetto a prima.

5) In caso di fattura a soggetto privato residente all’estero ma dotato di codice fiscale italiano, è corretto – ove si voglia evitare Esterometro – indicare, nel campo codice destinatario 0000000 e non XXXXXXX (quanto precede in considerazione del fatto che il cliente è dotato di codice fiscale italiano)?

RISPOSTA: SI

6) Il ristorante che non ha emesso fattura elettronica a gennaio per problemi sul registratore di cassa, ma ha emesso scontrino, può emettere la fattura a febbraio con data scontrino gennaio o deve emettere la fattura con data gennaio con altri sistemi. esempio: data emissione e effettuazione fattura emessa 31.01.19 trasmessa 03.02.19 è corretto?

RISPOSTA: Data fattura = data effettuazione. Nella FE sarà necessario riportare i dati dello scontrino fiscale come da FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

7) Qual è la tempistica di emissione per un contribuente forfettario che decide di emettere FE non avendo liquidazione IVA?

RISPOSTA: La FE deve essere emessa nei termini di cui all’art. 21, DPR 633/72.

8) Il futuro termine tassativo di 10 giorni di emissione fattura, può slittare al primo giorno utile (lavorativo escluse festività nazionali + sabato e domenica)?

RISPOSTA: I 5 giorni effettivi derivano da una norma tecnica (ove peraltro l’Agenzia “in via informale” ha precisato che si tratta di giorni di calendario. Al contrario, l’art. 21, al comma 4, (norma di legge) stabilisce che «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.» Analogamente a quanto previsto in tema di fattura differita (dove il termine di emissione è entro il 15 del mese successivo) si rende applicabile il disposto dell’art. 2963 c.c. il quale stabilisce che “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”. (stessa previsione vedi anche art. 155 c.p.c.). Gli articoli sopra richiamati costituiscono norme generali in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabili, ove non diversamente stabilito, anche alle obbligazioni tributarie.

9) Azienda che ha adottato il regime per cassa, regime evidenziato nelle fatture, posta la correttezza dell’emissione e annotazione delle fatture attive, nonché la registrazione delle fatture passive, ritenete che possono esserci delle criticità in merito alla non corrispondenza dell’ammontare dell’Iva liquidata da quella effettivamente dovuta in base al regime iva per cassa?

RISPOSTA: La FE non incide in alcun modo sulle regole generali di registrazione e di liquidazione dell’IVA

10) Azienda esercente attività di installazione impianti, che emette la fattura al momento del termine della prestazione, è corretto emettere una fattura immediata. anche se la prestazione è terminata magari pochi giorni prima?

RISPOSTA: Per le prestazioni di servizio l’obbligo di emissione della fattura (art. 6 DPR IVA) è ancorato alla data di pagamento del corrispettivo e non al termine della prestazione.

11) È obbligatoria la conservazione del ddt oppure posso conservarlo cartaceo come prima?

RISPOSTA: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Ricordo che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

12) Per quanto riguarda le fatture differite emesse da scontrino fiscale, un cliente può emettere la fattura a fine mese, inserendo i dati degli scontrini nella riga descrizione della fattura elettronica?

RISPOSTA: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72. Pertanto, in caso di fattura differita è possibile emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

13) Come viene gestita l’imposta di Bollo nella fatturazione elettronica?

RISPOSTA: Nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, è necessario poter flaggare all’interno del tracciato XML all’interno dell’area “Dati Bollo”, la spunta per il bollo elettronico ed inserire il valore dell’imposta.

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